Allegato sostituito dall’art. 149, comma 1, del D. Leg.vo 03/08/2009, n. 106 e, successivamente, abrogato dall’art. 21, comma 3, del D. Leg.vo 04/09/2024, n. 135, così recitava:

“ALLEGATO XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Piombo e suoi composti ionici

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 μg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075; mg/m³ nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 μg Pb/100 ml di sangue.”

Dalla redazione