Articolo abrogato dall’art. 33, comma 4, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 6 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 20)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola: “revisione” è sostituita dalla seguente: “verifica”.

2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 la parola “unico” è soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

“2-bis. Per l’attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:

a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all’anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative delle Comunità montane;

c) il modello organizzativo e le procedure;

d) l’individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;

e) le attività informative;

f) le previsioni economico-finanziarie;

g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).”.

4. Alla lettera o) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 le parole: “la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti,”.”

Dalla redazione