Sent. C. Giustizia UE 04/07/2024, n. C-87/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 04/07/2024, n. C-87/23

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CEE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” - Associazione senza scopo di lucro che realizza progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Prestazione di servizi di formazione con l’intervento di subappaltatori - Inclusione dell’importo della sovvenzione nella base imponibile - Articolo 73.

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le prestazioni di servizi di formazione fatturate da un’associazione senza scopo di lucro, essenzialmente subappaltate a terzi e che hanno beneficiato di sovvenzioni provenienti da fondi europei che possono ammontare fino al 70% dell’importo totale di tali prestazioni, senza che trovi applicazione l’articolo 28 di tale direttiva, in mancanza di un espresso contratto di mandato che consenta di dimostrare l’esistenza di una prestazione di servizi fornita da un soggetto passivo in nome proprio e per conto terzi.

2) L’articolo 73 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che le sovvenzioni versate a un prestatore di servizi da un fondo europeo per una specifica prestazione di servizi rientrano, conformemente a tale disposizione, nella base imponibile, in quanto pagamento ottenuto da parte di un terzo.

3) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che lo status di associazione senza scopo di lucro di cui gode un’associazione non osta a che, al termine di un’analisi che tenga conto di tutte le circostanze dell’attività di quest’ultima e, in particolare, del fatto che tale attività sia comparabile al comportamento tipico di un operatore economico dello stesso settore, detta associazione possa essere considerata un soggetto passivo che esercita un’attività economica ai sensi di tale disposizione.

Dalla redazione