Secondo la dicitura adottata dalla norma in discussione, tali interventi vengono equiparati a quelli di cui all’Allegato A del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del medesimo D.P.R. 31/2017, comma 1.

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