Articolo abrogato dall’art. 109, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 260. - Poteri dei genitori

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà tranne l’usufrutto legale.

Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà, e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.

Se l’interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l’esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l’esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall’esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori.”

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