N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 80, comma 1, della L.P. 27/12/2010, n. 27; sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 12/12/2011, n. 16 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Pres. P. 09/09/2024, n. 14-20/Leg., così recitava:

"Art. 6 - Nomina, composizione e organizzazione della commissione

1. La commissione provinciale per l’artigianato è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni.

2. La commissione è formata da:

a) sette componenti, di cui cinque artigiani e due esperti in materia di artigianato, individuati dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

b) un dipendente provinciale assegnato alla struttura provinciale competente in materia di artigianato;

c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

3. Per la trattazione di argomenti inerenti la figura del maestro artigiano e l’istituto della bottega-scuola la commissione è integrata, con diritto di voto, da due dipendenti della Provincia assegnati al servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale e all’Agenzia del lavoro, designati dai rispettivi dirigenti.

4. La commissione elegge tra i suoi componenti un presidente e un vicepresidente.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di artigianato.

6. La commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

7. Ai componenti della commissione spettano i rimborsi e le altre indennità previsti dalla normativa provinciale vigente in materia."

Dalla redazione