N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 12/12/2011, n. 16 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Pres. P. 09/09/2024, n. 14-20/Leg., così recitava:

"Art. 5 - Commissione provinciale per l'artigianato

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di artigianato è istituita la commissione provinciale per l’artigianato, quale organo consultivo e propositivo in materia di artigianato.

2. Spetta alla commissione:

a) fornire supporto e formulare proposte in ordine alle problematiche di carattere generale in materia di artigianato, comprese quelle relative al maestro artigiano e alla bottega-scuola;

b) proporre indagini riguardanti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l’andamento economico del settore artigiano;

c) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore;

d) nominare i rappresentanti del settore artigiano nelle commissioni comunali e di esame, su richiesta di comuni, istituti scolastici e altri enti."

Dalla redazione