N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 12/12/2011, n. 16, così recitava:

"1. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio, alle imprese, ai consorzi ed alle società consortili iscritti all'albo non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio."

Dalla redazione