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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 06/09/2024, n. 125
D. Leg.vo 06/09/2024, n. 125
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla par |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) «società madre»: la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; b) «società figlia»: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra società ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; c) «società madre europea»: società con sede in uno Stato membro dell’Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; d) « standard di rendicontazione»: gli standards contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26-bis della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006; f) «questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica compa |
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Art. 3. - Art. 15 Omissis
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Art. 16. - Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 1271. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio; |
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Art. 18. - Omissis
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Art. 19. - Clausola di invarianza1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strument |
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