N123 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima inserito dalla L.R. 27/12/2012, n. 77 e poi abrogato dalla L.R. 24/02/2016, n. 15, così recitava:

“Art. 25-bis (Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione) — 1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti territoriali ottimali.

2. Le autorità destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti.

4. Comma abrogato dalla L.R. 24/12/2013 n. 77

5. Fino all’approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell’articolo 31, comma 6.”.

Dalla redazione