N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R.del 27/07/2007 n. 45. L'articolo 18 così recitava: "1. Gli interventi previsti dall'articolo 17 possono essere attuati dai seguenti soggetti:

a) proprietari o possessori dei terreni interessati dagli interventi;

b) imprenditori agricoli professionali iscritti agli Albi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 "Istituzione degli Albi provinciali degli Imprenditori agricolo-professionali" e successive modificazioni;

c) imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 13;

d) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all'articolo 14;

e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all'articolo 33;

f) associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" e successive modificazioni;

g) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive modificazioni, operanti nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge;

h) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali;

i) Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di cui alla legge 17.4.57 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali".

2. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare fra di loro convenzioni, contratti od altri atti al fine di coordinare e razionalizzare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 17."

Dalla redazione