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L. R. Toscana 02/08/2024, n. 35

Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare l’articolo 239, comma 3, il quale dispone che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, siano disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e, comunque, nel rispetto dei criteri generali di cui al titolo V del medesimo d.lgs. 152/2006, e l’articolo 240, comma 1, lettera r), che definisce l’”inquinamento diffuso”, come “la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine”;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare, l’articolo 22;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Visto il regolamento adottato con

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CAPO I - Procedimento per la bonifica dei siti inquinati. Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati
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Art. 1 - Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati

1. Fermo restando quanto disposto al comma 3, con la presente legge, la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune. Disciplina, altresì, i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione stessa, secondo quanto previsto dall’

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Art. 2 - Disciplina dell’esercizio delle funzioni

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui all’articolo 5-bis della l.r. 25/1998.

2. Anche al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell’articolo 1, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, mediante una o più deliberazioni della Giunta regionale, secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - piano regionale dell’economia circolare, di seguito definito (PRB-PREC), di cui all’articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 9 e 10 della l.r. 2

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CAPO II - Modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso
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Art. 3 - Individuazione e gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezion

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Art. 4 - Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. Gli enti locali oppure l’ARPAT, nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalano alla struttura regionale competente la potenziale esistenza di un’area interessata da inquinamento diffuso.

2. La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:

a) un’analisi storica riferita all’area oggetto della segnalazione, utile a fornire informazioni sull’assenza di causa ed effetto tra eventuali attività singole esistenti o che sono state insediate nell’area per le quali sono state individuate, o sono in corso di individua

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Art. 5 - Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 4, la struttura regionale competente convoca il tavolo tecnico di cui all’articolo 6, il quale effettua gli accertamenti tecnici necessari ai fini della verifica di una situazione di inquinamento diffuso nell’area segnalata.

2. La Giunta regionale, ad esito positivo delle attività di accertamento del tavolo tecnico, mediante deliberazione, individua l’area interessata da inquinamento diffuso ai fini della definizione del piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 4.

3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di individuazione dell’area interessata, il tavolo tecnico definisce una proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale che è approvato, anche per stralci, med

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Art. 6 - Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso

1. È istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per l’inquinamento diffuso, di seguito definito “tavolo tecnico di coordinamento”, quale organismo consultivo della Giunta regionale per la condivisione delle scelte, la valutazione dei risultati, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l’individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse. Il tavolo tecnico di coordinamento ha, in particolare, il compito di:

a) accertare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la reale presenza di inquinamento diffuso per l’area interessata;

b) elaborare la proposta del piano di interve

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CAPO III - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica. Disposizioni di coordinamento normativo. Modifiche alla l.r. 25/1998
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Art. 7 - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale. Sostituzione dell’articolo 5-bis della l.r. 25/1998

1. L’articolo 5-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:

“Art. 5-bis - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale

1. In attuazione dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che comprende le sezioni di seguito indicate:

a) i siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati:

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Art. 8 - Contenuti del piano regionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole:

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Art. 9 - Effetti del Piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998

1. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“5. Se un sito è interessato da un procedimento di bonifica ed è inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati dei siti interessati da proce

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Art. 10 - Interventi edilizi ammessi. Modifiche all’articolo 13-bis della l.r. 25/1998

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 13-bis della l.

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CAPO IV - Disposizioni finanziarie. Disposizioni transitorie e finali
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Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, conferite ai sensi dell’articolo 1, già esercitate dai comuni ai sensi della

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Art. 12 - Disposizioni transitorie relative alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009, è istituita la banca dati di cui all’

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Art. 13 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente c

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Art. 14 - Norma finanziaria

1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della presente legge è stimata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 10.00

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Art. 15 - Abrogazione della l.r. 30/2006

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale

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