Ai sensi dell’art. 145, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dal presente articolo.

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. Leg.vo 29/07/2024, n. 110 le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle entrate.

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