Articolo abrogato del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998. L’articolo 92 così recitava:

“Art. 92 - (Ritardati od omessi versamenti diretti)

Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quindici per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Abrogato

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.”

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