Articolo abrogato dall’art. 8, comma 2, della L.R. 04/08/2017, n. 13, così recitava:

“Art. 82 - (Cumulabilità)

1. I mutui previsti dal presente capo non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili, per i medesimi interventi sull'immobile, con analoghe provvidenze concesse dallo Stato, da enti da esso delegati o da altri enti pubblici, entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge.”

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