N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo soppresso dall’art. 42, comma 3, della L.R. 23/12/2011, n. 47, così recitava:

“Art. 8 - Realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali

1. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o di altri istituti di credito abilitati per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24- è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 2.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

2. L'individuazione degli interventi sarà effettuata da parte del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" attraverso apposito programma e previa acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di idee progettuali da parte dei comuni interessati, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.”

Dalla redazione