Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 10/02/2022, n. 1, così recitava:

“14. All’articolo 14 della l.r. 12/2016, relativo a locali, botteghe e attività storiche, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dopo la parola: “compresi” sono inserite le seguenti: “i mercati”;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“c bis) alla riqualificazione, alla valorizzazione e al mantenimento dei mercati di valenza storica”;

c) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dei mercati di valenza storica”.”

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