Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 267 - Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore

Fino a tutto l'anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all'articolo precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo, e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito, con idoneità a funzioni direttive.

Tali promozioni hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, con precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai promovibili per merito."

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