Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 170 - Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio

Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità."

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