Articolo abrogato dal D. Leg.vo 5/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 131 Promozioni nella magistratura (348) (350)

Salvo il disposto degli articoli 139 e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

1° mediante concorso per esame e per titoli;

2° mediante concorso per titoli;

3° per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.

Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti."

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