Articolo abrogato dal D. Leg.vo 23/02/2006, n. 109, a decorrere dal 19/06/2006, così recitava:

"Art. 12 Obbligo della residenza - Sanzioni

Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva."

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