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D. Leg.vo 30/07/2024, n. 116

Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'

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Art. 1. - Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo V:

1) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole: «Capo I - Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario»;

2) all'articolo 112, comma 8, la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;

3) all'articolo 114, comma 2, la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;

4) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente capo:

«Capo II - Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza

Art. 114.1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo, si definisce:

a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;

b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:

1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;

2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);

3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;

4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

c) «gestori di crediti in sofferenza»: le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;

e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;

f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;

g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;

h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;

i) «Stato in cui è stato concesso il credito»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.

2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.

3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII.

 

Art. 114.2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;

b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;

c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

 

Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dett

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Art. 2. - Omissis

 

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Art. 3. - Disposizioni transitorie e finali

1. La Banca d'Italia adotta le disposizioni di attuazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.

3. Per assi

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Art. 4. - Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov

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Art. 5. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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