Articolo abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 67 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore commercio" e successive modifiche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 33/1999  è aggiunto il seguente:

"3-bis. In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato al comma 3:

a) coloro che sono stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per le tabelle merceologiche relative al settore alimentare;

b) coloro che, pur non essendo stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla l. 426/1971, abbiano frequentato con esito positivo apposito corso professionale, relativo al settore merceologico alimentare, autorizzato dalla Regione Lazio.".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 33/1999 la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "trenta".

3. All'articolo 24 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole da: "Nei centri commerciali" a: "18.000 mq." sono sostituite dalle seguenti: "Nei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 20.000 mq. almeno il 30 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a 20.000 mq. ed inferiore a 45.000 mq. almeno il 35 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq. la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq.";

b) la lettera f-bis) del comma 2-bis è sostituita dalla seguente:

"f-bis) mobili ed articoli per l'arredamento.";

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. L 'attività di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2-bis è regolata ai sensi dell'articolo 25.".

4. All'articolo 27 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole: "viabilità della zona" sono inserite le seguenti: "ed una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano al comune di effettuare una completa valutazione della struttura commerciale,";

b) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:

"d-bis) l'autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita, in insediamenti realizzati tramite demolizione e ricostruzione di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme, non sia assoggettata agli indici del documento programmatico e rimanga vincolata agli immobili per i quali è stata rilasciata e non possa essere trasferita;".

5. Dopo l'articolo 32-bis della l.r. 33/1999 è inserito il seguente:

"Art. 32-ter - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio dell'attività)

1. Per le violazioni delle disposizioni emanate dai comuni in materia di orario di esercizio dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 del d.lgs. 114/1998. In caso di recidiva il comune dispone anche la chiusura dell'esercizio:

a) per un giorno relativamente agli esercizi di vicinato;

b) per tre giorni relativamente alle medie strutture di vendita;

c) per cinque giorni relativamente alle grandi strutture di vendita.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell'arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.".

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni.".

7. Al comma 2 dell'articolo 41 l.r. 33/1999 dopo le parole: "documento programmatico di cui all'articolo 33" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto per le autorizzazioni stagionali dall'articolo 40, comma 4-bis.".

8. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 33/1999 dopo le parole: "scrittura privata" sono inserite le seguenti: "autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco,".

9. Dopo l'articolo 45 della l.r. 33/1999 è inserito il seguente:

"Art. 45-bis - (Valorizzazione degli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali)

1. La Regione e gli enti locali, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, valorizzano e tutelano gli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali, tipiche a carattere stagionale, degne di tutela storica, mediante iniziative rivolte a garantirne la conservazione delle localizzazioni e la continuità della condizione. Sono esclusi i produttori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la rivendita dei propri prodotti ai sensi della l. 59/1963 e successive modifiche.".

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Limitatamente agli esercizi di vicinato l'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1.".”

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