N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 42, comma 3, della L.R. 13/06/2008, n. 15; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 15/12/2015, n. 28 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 02/02/2024, n. 4, così recitava:

"Art. 26 - (Norma transitoria per le aree urbane)

1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.

2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.

3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.

4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007.

5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007."

Dalla redazione