Articolo abrogato dall’art. 27, comma 8, della L.P. 01/08/2003, n. 5, così recitava:

“Art. 61 - Esaurimento delle agevolazioni per le spese di gestione.

1. Fermo restando quanto previsto da questo titolo, al fine di esaurire, entro l'anno 2005, gli interventi di agevolazione delle spese di gestione già previste dalla legislazione provinciale, continua ad essere concesso il contributo sulle spese di gestione sostenute, ridotto annualmente di venti punti percentuali per ciascun anno d'esercizio fino all'annullamento:

a) ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e g), limitatamente ai consorzi di secondo grado;

b) ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ai consorzi di tutela, alle cooperative, loro consorzi e federazioni, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine e qualità dei prodotti dell'agricoltura del Trentino e di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati; nel caso di consorzi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali;

c) ai consorzi di cooperative, anche a carattere interprovinciale, che perseguono fini di valorizzazione dei prodotti agricoli; nel caso di organismi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali.”

Dalla redazione