N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 46, comma 11, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 3 - Denuncia degli alveari e degli apiari detenuti a qualsiasi titolo

1. Gli apicoltori denunciano alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - avvalendosi dei moduli appositamente predisposti - dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, i dati relativi al proprio allevamento indicando:

a) dati identificativi dell’apicoltore;

b) sede/sedi stanziale o invernale dei propri alveari e apiari completa di riferimenti catastali se variati rispetto a quanto comunicato negli anni precedenti;

c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell’anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio;

d) numero di alveari acquistati nel corso dell’anno;

e) numero di alveari ottenuti per sciamatura naturale o artificiale;

f) numero di alveari ceduti a qualsiasi titolo;

g) tipologie produttive, se variate."

Dalla redazione