Articolo abrogato dalla L.P. 03/08/2018, n. 15.

L’articolo 16-ter così recitava:

“Art. 16-ter - Imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico

1. Per gli alloggi per uso turistico individuati dall'articolo 37-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, i soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti sono tenuti al versamento di un'imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria compresa tra 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 16-bis, comma 9.

2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 16-bis. Si applica inoltre il comma 2 dell'articolo 16-bis a eccezione della data di applicazione dell'incremento che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale.

3. Le disposizioni regolamentari per l'attuazione di quest'articolo entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.”

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