Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Marketing turistico-territoriale del Trentino

1. Il marketing turistico-territoriale del Trentino è affidato a una società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata società; la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) la realizzazione delle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, in Italia e all'estero;

b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società;

d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici;

e) una composizione del consiglio di amministrazione tale da garantire l'espressione dei soggetti indicati nell'articolo 9 e delle associazioni maggiormente rappresentative dell'offerta turistica trentina;

e-bis) la designazione di un componente del collegio sindacale da parte delle minoranze del Consiglio provinciale;

f) abrogata.

1.1. Le attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino devono comunque comprendere:

a) l'acquisizione di conoscenza sulla domanda turistica, sui mercati, sulle vocazioni, sui fattori di attrattiva territoriali e il suo trasferimento alla Provincia e ai soggetti previsti dall'articolo 9 e dall'articolo 12-quater, comma 3;

b) la definizione di un piano strategico pluriennale di marketing turistico-territoriale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2;

c) la comunicazione di marca del Trentino in tutte le sue diverse forme, compresa l'identificazione di requisiti omogenei per i punti d'informazione turistica presenti sul territorio provinciale;

d) lo sviluppo di prodotti e servizi turistici innovativi e il coordinamento di progetti strategici su scala provinciale, integrando le diverse tipologie di turismo anche in funzione della destagionalizzazione con l'obiettivo di valorizzare le risorse turistiche per la fruizione e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico, termale, culturale ed enogastronomico locale;

e) l'individuazione dei mercati su cui proporre l'offerta turistica trentina e il coordinamento delle iniziative di promozione sui mercati;

f) l'evoluzione e la gestione della piattaforma multimediale del marketing turistico-territoriale del Trentino;

g) la collaborazione con il sistema dell'istruzione, dell'università e in particolare con il sistema della formazione professionale dedicata al turismo al fine di concorrere alla qualificazione del sistema e degli operatori turistici;

h) la verifica dell'impatto in termini di efficacia ed efficienza delle azioni di marketing turistico-territoriale.

1-bis. La Provincia nomina a far parte del consiglio di amministrazione della società il componente della Giunta provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di promozione turistica. A tal fine, anche nell'ipotesi in cui il predetto componente ricopra la carica di presidente della società, non si configurano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).

2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell'atto costitutivo della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima.

3. La Giunta provinciale affida il marketing turistico-territoriale del Trentino alla società mediante convenzione, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere:

a) i campi d'azione su cui operare nel periodo di validità della convenzione, tra i quali devono essere compresi quelli relativi alle attività previste dal comma 1.1, nonché le modalità di programmazione;

a-bis) il parere obbligatorio e non vincolante dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12-quater, comma 3, sui programmi di attività della società;

b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società;

c) l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale;

d) l'obbligo per la società:

1) di assumere il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

2) di applicare al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che ha espresso all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia;

2-bis) di dotarsi di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e contempli l'individuazione di un dirigente di comprovata esperienza cui affidare la responsabilità gestionale della società;

e) la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato;

f) l'eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui all'articolo 7, comma 2;

g) le modalità e le condizioni per l'utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a);

h) la durata della convenzione, che non può superare il termine dell'anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo.

3-bis. La società svolge l'attività affidatale ai sensi di questa legge anche mediante la partecipazione a iniziative congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell'importo di 100.000,00 euro.

5. L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Con effetto dalla medesima data è trasferita alla società la titolarità dei marchi registrati dall'azienda per la promozione turistica del Trentino.”

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