N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 13, comma 1, della L.P. 17/05/2021, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 52, comma 2, della L.P. 04/08/2021, n. 18, così recitava:

“Art. 13-ter - Proroga dei termini relativi alla revisione degli impianti a fune in servizio pubblico

1. Nell'ambito delle competenze attribuitele dall'articolo 8, primo comma, numero 18), dello Statuto speciale la Provincia, in considerazione del mancato utilizzo nella stagione invernale 2020-2021 degli impianti a fune nei comprensori sciistici per lo svolgimento di attività di trasporto in servizio pubblico a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può accordare, su richiesta del concessionario, una proroga di dodici mesi dei termini relativi alle scadenze temporali per le revisioni speciali, le revisioni generali e la vita tecnica previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone).

2. Quest'articolo non si applica agli impianti a fune di prima categoria individuati dall'articolo 9 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria e gli eventuali altri requisiti e prescrizioni tecniche richiesti per la concessione della proroga. Per quanto non previsto continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015.”

Dalla redazione