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Sent. C. Giustizia UE 13/06/2024, n. C-266/23

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino - Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) - Accise - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Elettricità utilizzata nei processi elettrolitici - Sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici e di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia - Acquisti di prodotti energetici e di elettricità - Costo effettivo dell’energia acquistata - Tasse sulla distribuzione - Criteri di esenzione - Principio di uguaglianza e di non discriminazione.

1) L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che il costo reale dell’energia acquistata, ai sensi di tale disposizione, deve comprendere tasse ulteriori, che non possono costituire «imposte» ai sensi di tale disposizione, come le tasse sulla distribuzione obbligatorie di tale energia sopportate, in forza della normativa nazionale, al momento dell’acquisto di detta energia.

2) L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che un’esenzione dalle accise sull’acquisto di elettricità sia negata a un’impresa a forte consumo di energia, ai sensi di tale disposizione, qualora tale impresa benefici, per tale elettricità, di un’esenzione dalle accise riservata all’elettricità utilizzata nei processi elettrolitici, anche se detta impresa dimostra che, per la stessa energia, essa non beneficerebbe contemporaneamente di queste due esenzioni e che l’importo totale di dette esenzioni non supera l’importo delle accise versato per lo stesso periodo, a condizione che il criterio definito dalla normativa nazionale al riguardo sia concepito e applicato conformemente al principio della parità di trattamento.

Dalla redazione