N247 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 4, comma 3, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 14, comma 3, della L.P. 12/09/2008, n. 16; dall'art. 4, comma 3, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 18, comma 1, della L.P. 28/12/2009, n. 19 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 2, della L.P. 06/07/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 21 - Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, i comuni provvedono alla costituzione della comunità e all'approvazione del relativo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge il comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono alla definizione e alla stipulazione della convenzione prevista dalla medesima disposizione.

3. Se, entro un anno dalla data di individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2, i comuni interessati non provvedono secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta provinciale, previo invito a provvedere entro un congruo termine perentorio, nomina un commissario per i comuni inadempienti, con il compito di adottare lo statuto della comunità oppure, per il comune di Trento e per gli altri comuni del medesimo territorio, di stipulare la convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a).

4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio della comunità può richiedere l'indizione delle elezioni degli organi della comunità, se lo statuto è stato approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.

5. Fino alla elezione delle assemblee delle comunità ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, per la elezione o la nomina degli organi della comunità trova applicazione quanto previsto da questa legge nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla predetta legge provinciale n. 15 del 2009; in tal caso non si applica la causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 17, comma 4, anche se lo statuto della comunità dispone diversamente.”

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