N111 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 21, comma 9, della L.P. 27/12/2011, n. 18; sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 03/04/2015, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 11, comma 10, della L.P. 08/08/2023, n. 9, ma continua ad applicarsi fino alla revisione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'art. 66 della presente legge, successiva al 09/08/2023.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 38-bis - Disposizioni particolari per la valorizzazione delle professionalità

1. Per favorire la valorizzazione della professionalità del personale in servizio la Provincia può individuare, nel rispetto di criteri trasparenti e meritocratici definiti dalla Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un elenco del personale particolarmente qualificato, appartenente alla categoria D, cui possono essere affidati incarichi di esperto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate al possesso del diploma di laurea, di scuole universitarie o all'iscrizione ad albi professionali, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. La Giunta provinciale, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce, in relazione alle strutture organizzative, tenuto conto delle loro caratteristiche, anche dimensionali, e della distribuzione del personale assegnato, il numero massimo di incarichi di esperto che possono essere affidati secondo quanto previsto da quest'articolo al personale particolarmente qualificato inserito nell'elenco. Il numero di incarichi di esperto è definito per ciascuna struttura organizzativa complessa nell'atto organizzativo previsto dall'articolo 12-bis.

3. L'incarico di esperto è conferito dal dirigente generale della struttura di riferimento. Gli incarichi di esperto sono oggetto di verifica annuale da parte del dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Al personale cui sono conferiti gli incarichi spetta una specifica indennità secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5-bis. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale costituisce uno specifico fondo nell'ambito della spesa prevista dall'articolo 63, comma 1."

Dalla redazione