N41 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 04/08/2022, n. 10; modificato dall'art. 11, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 9, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 60-bis - Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale

1. La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione tale verifica è assicurata esclusivamente dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica alla stessa attribuite dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, attraverso il collegio dei revisori dei conti della Provincia, previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), e istituito dall'articolo 78-bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979; il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica sulla base di una relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri predisposta da APRAN.

1-bis. Questo articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1."

Dalla redazione