Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 27/03/2002, n. 3 e, successivamente, abrogato, dall’art. 12, della L.R. 03/04/2012, n. 5, così recitava:

“Art. 10 - Ambito di traffico comunale

1. L'àmbito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Le Province promuovono, fra i Comuni, di cui al comma 1, e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, per la programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, specifiche intese da raggiungere secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 15 settembre 1998, n. 584.”

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