Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 66 così recitava: “Articolo 66 - (Città Metropolitana) - 1. Nell'area della Città Metropolitana, come delimitata ai sensi della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142), le funzioni attribuite dalla presente legge alla Provincia competono all'Autorità metropolitana, una volta costituita.

2. Il Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana indica per quali Comuni esso può assumere anche il valore di PUC.”

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