Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 40 così recitava: “Articolo 40 - (Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale) - 1. Il Comune, sulla base dei pareri resi dalla Regione e dalla Provincia, qualora non ritenga che gli stessi siano tali da comportare una rielaborazione del progetto preliminare, e tenuto conto degli altri pareri e delle osservazioni di cui all'articolo 39:

a) elabora un documento contenente le determinazioni comunali in merito ai pareri ed alle osservazioni pervenuti, nonché la specificazione delle eventuali conseguenti modifiche da apportare al progetto preliminare;

b) redige in forma completa gli elaborati di cui all'articolo 24, in coerenza con il documento previsto alla precedente lettera a);

c) adotta, con deliberazione consiliare, il progetto definitivo nei novanta giorni successivi alla acquisizione di detti pareri ed osservazioni o alla infruttuosa scadenza dei termini stabiliti per il loro invio.

2. Non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 1, lettera c), il piano, unitamente ai pareri regionale e provinciale resi a norma dell'articolo 39, è depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi, previo avviso del deposito stesso pubblicato all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3. Entro il termine di cui al comma 2, chiunque può far pervenire al Comune osservazioni con esclusivo riferimento al progetto definitivo adottato limitatamente agli aspetti che costituiscono sviluppo e completamento del progetto preliminare.

4. Il PUC si intende approvato con la deliberazione con la quale:

a) il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, decide sulle osservazioni presentate, fermo restando che le modifiche apportate al PUC in conseguenza del loro accoglimento non comportano la necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti;

b) la Giunta comunale, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, prende atto della mancata presentazione di osservazioni.

5. Non appena divenuta esecutiva la deliberazione di cui al comma 4, il Sindaco trasmette alla Provincia competente il piano approvato, unitamente al parere regionale reso ai sensi dell'articolo 39, per il controllo di cui ai commi 6, 7 e 8.

6. Il Presidente della Provincia, entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento del PUC, sentito il Comitato urbanistico provinciale, può formulare rilievi di legittimità, con particolare riferimento alla conformità del PUC alle prescrizioni dei piani territoriali di livello regionale e provinciale, nonché alla incongruità delle ragioni addotte dal Comune avverso i pareri resi dalla Regione o dalla Provincia ai sensi dell'articolo 39 sul progetto preliminare.

7. Nel caso in cui la Provincia abbia formulato rilievi di legittimità il Comune:

a) adotta la conseguente deliberazione consiliare di adeguamento del PUC ai rilievi stessi entro i successivi novanta giorni;

b) qualora ritenga di respingere integralmente tali rilievi, controdeduce entro i successivi trenta giorni con deliberazione consiliare motivata.

8. La deliberazione di cui al comma 7, appena divenuta esecutiva, è trasmessa al Presidente della Provincia il quale, sentito il Comitato urbanistico provinciale, può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti, all'annullamento del PUC, quando ritenga non fondati i motivi per i quali il Comune abbia respinto i rilievi di legittimità o comunque non abbia adeguato il PUC a detti rilievi.”

Dalla redazione