Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 07/08/2014, n. 23 e, successivamente, abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 28/10/2021, n. 15, così recitava:

"Art. 30-bis - (Accordi di programma per eventi sportivi)

1. Per gli interventi di particolare rilevanza ed eccezionalità correlati all’articolo 22, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente per la loro organizzazione, qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi medesimi almeno un’amministrazione comunale e uno dei soggetti indicati all’articolo 22, comma 2, lettera d).

2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 non si applicano le procedure del Programma regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 7 previste per le manifestazioni indicate all’articolo 22, comma 1."

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