Comma modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/11/2012, n. 39 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 28/10/2021, n. 15, così recitava:

"1. La Regione può stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito che ne facciano richiesta convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 11 e 12."

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