Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2012, n. 39. L’articolo 13 così recitava: “Art. 13 - (Contributi straordinari per eventi naturali) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nella misura e con le medesime modalità stabilite rispettivamente per i contributi di cui agli articoli 11, comma 1 e 12, e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di cui all’articolo 7.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili e urgenti già eseguiti all’atto della presentazione della domanda di contributo o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.

3. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento regionale di riparto dei fondi erogati dallo Stato per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto dei contributi di cui al comma 1.”

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