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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 01/08/2024, n. 12
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L. R. Umbria 01/08/2024, n. 12
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Art. 1 - Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici a fronte di esigenze di inclusione della popolazione scolastica e tutela del diritto allo studio, nonché tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di apprendimento, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere interventi di carattere straordinario per gli edifici che ospitano le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fi |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 371. Al comma 6-bis dell'articolo 32 della legge regionale 18 novem |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Integrazione all'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 101. L'ultimo periodo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 dicembre |
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Art. 13 - Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 101. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) è aggiunto il seguente: " |
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Art. 14 - Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale1. Per l'annualità 2024 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all' |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 91. Alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) al comma 2 dell'articolo 1-bis, dopo le parole: "quadro previsionale" sono inserite le seguenti: "degli obiettivi pluriennali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA da garantire, "; b) al comma 3 dell'articolo 1-bis, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a bis)" e dopo la parola: "obiettivi" sono inserite le seguenti: "annuali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale, controllo dei rischi sanitari, tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate ai livelli essenziali delle prestazioni LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA da garantire"; c) all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui al comma 1, nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'A.R.P.A. e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie."; d) alla lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 7, le parole: "alla approvazione del piano annuale" sono sostituite dalle seguenti: "alla predisposizione del piano annuale"; e) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 7, è sostituita dalla seguente: "g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e i costi sostenuti per i livelli di LEPTA e LEPTA riconducibili ai LEA erogati, da inviare alla Giunta regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;"; f) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13, sono inserite le seguenti: "a-bis) il Piano annuale di attività di cui all'articolo 1-bis, comma 3 da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di rife |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. � |
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Allegato 1 - Allegato 20 - Omissis |
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