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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 04/12/2018, n. 10
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- L.R. 15/10/2024, n. 21
- L.R. 01/08/2024, n. 12
- L.R. 30/10/2023, n. 15
- L.R. 20/03/2020, n. 2
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione |
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Art. 2 - Demanio regionale1. Costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dal codice civile per i beni del demanio pubblico i beni della specie di quelli indicati dal secondo comm |
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Art. 3 - Beni del patrimonio della Regione1. Costituiscono il patrimonio regionale i beni appartenenti alla Regione che non siano della specie di quelli previsti dall'articolo 2. 2. I beni del patrimonio regionale si distinguono in immobili e mobili, e in indisponibili e disponibili, secondo quanto prevedono il codice civile e le |
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TITOLO II - Strumenti della programmazione |
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Capo I - Programmazione in materia di patrimonio immobiliare |
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Art. 4 - Programma di politica patrimoniale1. L'Assemblea legislativa approva, annualmente, su proposta della Giunta regionale, il Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare. 2. Il Programma di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), detta gli indirizzi per il Piano annuale delle alienazioni e |
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Art. 5 - Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari1. La Giunta regionale approva il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, con il quale specifica le azioni da porre in essere nell'anno di riferimento per dare attuazione agli indirizzi del Programma triennale e i conne |
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TITOLO III - Amministrazione e valorizzazione dei beni immobili regionali |
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Capo I - Norme comuni |
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Art. 6 - Strutture competenti1. Sulla base della programmazione regionale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'amministrazione, la valorizzazione, la conservazione, la ge |
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Art. 7 - Iscrizione dei beni immobili nell'inventario generale1. I beni immobili regionali ed i diritti reali costituiti per l'utilità di tali beni sono iscritti nell'inventario generale dell'Ente di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), articolato in: a) registro dei |
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Art. 8 - Acquisto di beni immobili1. La struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare procede all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi e fini pubblici in esecuzione di atti normativi. 2. L'acquis |
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Art. 9 - Acquisizione per espropriazione1. I beni acquisiti alla proprietà regionale a seguito di espropriazioni fanno parte del demanio regionale o del patrimonio indisponibile, in relazion |
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Art. 10 - Opere pubbliche1. Le opere pubbliche realizzate dalla Regione, ove suscettibili di un utilizzo diretto in ambito locale per finalità di interesse generale, possono e |
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Art. 11 - Utilizzo dei beni immobili1. I beni del patrimonio regionale stabilmente destinati all'esercizio di funzioni comunque attribuite alle province ed ai comuni possono essere conces |
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Art. 12 - Altre forme di utilizzo dei beni immobili1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa, come forma di incentivazione per l'esercizio associato delle funzion |
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Art. 13 - Permute di beni immobili1. Alla permuta di beni immobili si provvede, di norma, mediante avviso pubblico. 2. La stima dei beni avviene con le modalità di cui all'articolo 24. Qual |
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Art. 14 - Donazioni ed altre liberalità1. Le donazioni, le eredità ed i legati in favore della Regione concernenti beni immobili sono accettate o rinunciate dalla Giunta regionale con atto |
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Capo II - Amministrazione dei beni immobili regionali |
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Art. 15 - Uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di: a) uso pubblico generale; b) uso diretto da parte della Amministrazione regionale o di enti pubblici per l'esercizio dei compiti istituzionali; c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo oneroso a favore di soggetti privati e pubblici, con fissazione di un canone stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione; |
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Art. 16 - Amministrazione dei beni immobili del patrimonio disponibile1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale, soggetti al regime di proprietà privata, sono amministrati con l'intento di perseguire il mig |
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Capo III - Valorizzazione di beni immobili |
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Art. 17 - Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione1. I beni immobili di proprietà della Regione possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' |
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Art. 19 - Altre misure di valorizzazione di immobili regionali inutilizzati1. Per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, i fabbricati di proprietà regionale non utilizzati o non utilizzabili a scopi istit |
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Art. 20 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche1. La Regione, ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. 117/2017, |
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Art. 21 - Messa a disposizione di immobili per il Terzo settore1. La Regione può mettere a disposizione degli enti del Terzo settore, con contratto di comodato o di concessione, beni immobili di proprietà, ai sen |
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TITOLO IV - Dismissione del patrimonio immobiliare |
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Capo I - Norme comuni |
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Art. 22 - Alienabilità dei beni regionali1. I beni del demanio regionale sono inalienabili; possono essere trasferiti esclusivamente in favore di altro ente pubblico territoriale, a condizione |
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Capo II - Dismissioni di beni immobili |
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Art. 23 - Modalità per l'alienazione1. L'alienazione di beni del patrimonio immobiliare regionale e di diritti reali su beni immobili, avviene, di norma, con asta pubblica nelle modalità previste dalla legislazione vigente, previa acquisizione della stima di cui all'articolo 24. N2 2. Il rego |
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Art. 24 - Stima dei beni1. La stima dei beni immobili è redatta sulla base di documentate indagini, secondo i criteri di cui alla disciplina estimativa. La stima è redatta da libero professionista abilitato all'esercizio della professione, da esperto indipendente di cui al decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 (Regolamento attu |
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Art. 25 - Diritti di prelazione1. Nelle alienazioni di beni regionali si applicano i diritti di prelazione previsti dalla legislazione vigente. 2. Sono in ogni caso esclusi dal diritto di prelazione |
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Art. 26 - Trattativa diretta1. Nelle alienazioni di beni regionali o di diritti reali su immobili regionali si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi: a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico, per immobili il cui valore stimato non supera l'importo di euro 100.000,00; b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta per almeno due volte l'offerta al pubblico; |
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TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 27 - Norme regolamentari |
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Art. 28 - Norma transitoria1. I contratti a qualunque titolo stipulati dalla Regione Umbria e dall’Agenzia forestale regionale per la conduzione di Aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione Umbria, già prorogati alla data del 31 dicembre 2023, nonché quelli con scadenza nelle annualità 2024-2025-2026-2027, sono da intendersi prorogati alla data del 31 dicembre 2028. N3 2. Al fine di assicurare il presidio e la difesa dei territori marginali |
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Art. 29 - Norme di abrogazioni1. La legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministr |
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Art. 30 - Norma finanziaria1. Il finanziamento del Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 5 trova copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscritte alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programmi 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" e 06 "Ufficio tecnico", Titolo I e Titolo |
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