Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 121 (Norme applicabili)

1. Per le abitazioni assegnate a famiglie rimaste senza tetto trovano applicazione le disposizioni degli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114 e 115.”

Dalla redazione