Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 39 (Assunzione dell'abitazione da parte dell'IPES)

1. Qualora si supponga che il sussidio d'emergenza richiesto non sia idoneo ad assicurare stabilmente la proprietà dell'abitazione per la famiglia del richiedente, ovvero ciò sia accertato dopo la concessione del contributo, l'IPES può essere autorizzato a rilevare l'abitazione alle condizioni di cui all'articolo 29, detratti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 38.

2. L'IPES assegna al precedente proprietario l'abitazione acquistata o un'altra adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES.”

Dalla redazione