Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 29-bis (Acquisto di abitazioni)

1. L’IPES può acquistare, previa autorizzazione da parte dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa, alloggi sul libero mercato nel caso in cui la superficie degli stessi sia sovradimensionata rispetto al normale fabbisogno del proprietario e sempre che questi occupi l’alloggio. L’acquisto è possibile solo nei comuni in cui esiste un comprovato fabbisogno abitativo e nel rispetto dei programmi di costruzione dell’IPES di cui all’articolo 22. I relativi fondi sono previsti nel programma degli interventi di cui all’articolo 6.

2. L’IPES assegna al venditore un altro alloggio in locazione, più adeguato al fabbisogno della famiglia e situato nello stesso comune o in un comune confinante, a condizione che egli sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di un’abitazione e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il venditore diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES. Il canone di locazione corrisponde al canone provinciale di cui all’articolo 112, comma 1.

3. Il prezzo d’acquisto non può superare il valore convenzionale dell’alloggio di cui all’articolo 7. I coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione si applicano esclusivamente al costo di costruzione dell'abitazione. Sulla conformità del prezzo si esprime l’Ufficio Estimo provinciale.”

Dalla redazione