Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della L.P. 18/03/2016, n. 5 il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale.

Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della L.P. 18/03/2016, n. 5 le sostituzioni comprendono comunque anche altre formulazioni delle disposizioni in questione come per esempio “20 anni”, “ultimo decennio di durata del vincolo” oppure “il primo decennio” e simili nonché le parole, i periodi, i commi, gli articoli e le rubriche correlati contenuti nella presente legge provinciale.

Le modifiche si applicano anche ai procedimenti amministrativi non ancora conclusi al 24/03/2016.

Dalla redazione