Articolo modificato dall'art. 36, commi 1-3, della L.P. 10/08/2001, n. 8; dall'art. 26, comma 2, della L.P. 26/07/2002, n. 11; dall'art. 38, comma 4, della L.P. 09/01/2003, n. 1; dall'art. 1, comma 34, della L.P. 22/01/2010, n. 1; sostituito dall'art. 1, comma 16, della L.P. 17/09/2013, n. 14, a decorrere dal 01/01/2017 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 112 (Disciplina del canone)

1. Il canone di locazione degli alloggi di proprietà dell'IPES o ad esso affidati in gestione viene determinato con regolamento di esecuzione, applicando, se del caso, i coefficienti di vetustà e dello stato di manutenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.”

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