Articolo sostituito dall’art. 17, comma 1, della L.P. 27/01/2017, n. 1; modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 16/06/2023, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 22, della L.P. 16/07/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 41 - Acquisizioni in amministrazione diretta

1. I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.

2. abrogato

3. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile."

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