Comma sostituito dall'art. 69, comma 1, della L. 21/11/2000, n. 342 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 52, del D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286), così recitava:

“1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.”

Dalla redazione