Articolo abrogato dalla L.P.Bolzano del 23/07/2007. L'articolo 26 così recitava: " 1. La Giunta provinciale, entro otto mesi dell'entrata in vigore della presente legge emana direttive per lo sviluppo del settore degli esercizi pubblici miranti a stabilire, nel rispetto del principio della libera concorrenza, condizioni di adeguato equilibrio tra domanda e offerta onde garantire un buon approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, sentito il parere delle comunità di valle e delle associazioni provinciali di categoria.

2. Le direttive determinano, in armonia con le finalità del piano territoriale provinciale e del piano provinciale di sviluppo, il livello di approvvigionamento in funzione dei diversi ambiti vitali, dando priorità, rispetto alla realizzazione di esercizi nuovi, all'incremento della qualità e della produttività di quelli esistenti, nonché i criteri generali sulle distanze minime tra i pubblici esercizi e le chiese, i cimiteri, le caserme, le scuole e gli ospedali.

3. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione."

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