Comma inserito dall’art. 13, comma 1, della L.R. 08/10/2022, n. 28 e, successivamente, abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 27/12/2022, n. 37, così recitava:

“1-bis. Il recupero a fini residenziali dei sottotetti è consentito anche negli edifici realizzati successivamente alla data di cui al comma 1, decorso un anno dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'edificio in cui è ubicato il sottotetto.”

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